Seggiolino auto bambini: fino a che età è obbligo?

Seggiolino auto bambini: fino a che età è obbligo?


Classificazione dei seggiolini

Una delle principali differenze introdotte dalla normativa seggiolini auto R129 riguarda la classificazione dei seggiolini, che ora si basa sull’altezza del bambino piuttosto che sul peso. Questo cambiamento facilita la scelta del seggiolino più adatto, garantendo una maggiore sicurezza. In particolare, i seggiolini sono suddivisi in due categorie principali:

  • i-Size inferiore a 105 cm: destinati a bambini con un’altezza fino a 105 cm;
  • i-Size tra 100 e 150 cm: per bambini con un’altezza compresa tra 100 e 150 cm.

È importante notare che i seggiolini omologati secondo la precedente normativa R44/04 potranno essere venduti solo fino al 31 agosto 2024, ma il loro utilizzo rimarrà consentito anche successivamente.

Obbligo del senso contrario di marcia

La normativa R129 introduce l’obbligo di utilizzare seggiolini rivolti contro il senso di marcia per i bambini fino a 15 mesi o 76 cm di altezza. Questa disposizione è stata adottata per offrire una maggiore protezione in caso di impatto frontale, riducendo il rischio di lesioni al collo e alla testa del bambino.

Utilizzo delle alzatine (rialzi)

Per quanto riguarda le alzatine, note anche come booster, la normativa R129 stabilisce che possono essere utilizzate solo per bambini con un’altezza compresa tra 100 e 150 cm. Questi dispositivi devono essere installati utilizzando le cinture a tre punti del veicolo o con ganci Isofix e cinture a tre punti del veicolo (“Sistema Fix”). È fondamentale che le alzatine siano sempre posizionate in modo da garantire una seduta del bambino in direzione di marcia.

Fino a che età è obbligatorio utilizzare il seggiolino auto?

  • Secondo il Codice della Strada, l’utilizzo del seggiolino è obbligatorio fino ai 12 anni di età o fino a quando il bambino non raggiunge 150 centimetri di altezza. Naturalmente nel corso degli anni è necessario attrezzarsi con il dispositivo idoneo in base all’età e possiamo identificare quattro tipologie.
  • Per i più piccoli è possibile scegliere fra la navicella o l’ovetto, nel primo caso si tratta di una sorta di culla con cui il bambino può viaggiare sdraiato ed è solitamente adatta ai neonati fino ai 6/9 mesi di età, mentre l’ovetto prevede una posizione eretta, motivo per cui è maggiormente indicato per i bambini dai 6 ai 9 mesi circa. La navicella o l’ovetto devono essere posizionati in senso contrario a quello di marcia e, se collocati sul sedile anteriore, è necessario disattivare l’airbag del lato passeggero.
  • Successivamente i seggiolini sono divisi in Gruppi 1, 2 e 3 in base al peso e all’età: i seggiolini del Gruppo 1 sono studiati per bambini tra 9 e 18 Kg di fino a 4 anni d’età; quelli del Gruppo 2 per bambini fra 15 e 25 Kg ed età compresa fra 3 e 6 anni circa; i seggiolini appartenenti al Gruppo 3 sono ideali per i bambini fra 22 e 36 Kg con un’età compresa fra 5 e 12 anni.
  • Per i bambini di altezza superiore a 125 cm sono disponibili dei sistemi di ritenuta non integrale, ovvero una sorta di rialzo privo di schienale.

Dispositivi anti-abbandono

Dal 7 novembre 2019 è obbligatorio installare dispositivi anti abbandono sui seggiolini per prevenire l’evento di lasciare in auto dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Questi dispositivi devono attivarsi automaticamente ogni volta che il bambino viene posizionato sul seggiolino e fornire un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione. Devono inoltre avere un allarme che includa segnali visivi e acustici, oppure visivi e aptici (vibrazioni o sensazioni tattili), percepibili sia all’interno che all’esterno del veicolo. Il mancato utilizzo di tali dispositivi comporta sanzioni pecuniarie e la decurtazione di punti dalla patente.

Sanzioni per il mancato utilizzo dei seggiolini

Il Codice della Strada italiano, all’articolo 172, prevede sanzioni per il mancato utilizzo dei seggiolini omologati e adeguati al peso per i bambini fino a un’altezza di 150 centimetri. Le sanzioni variano da 80 a 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva entro due anni, è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

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