Seggiolini auto, le norme per i bambini a bordo - Sicurezza

Seggiolini auto, le norme per i bambini a bordo – Sicurezza


La morte di un neonato di due mesi che viaggiava sull’ovetto nel sedile anteriore di un’auto rimasto schiacciato dall’apertura dell’airbag in seguito a un incidente stradale riporta in primo piano l’annosa questione della sicurezza, soprattutto per i più piccoli e nei brevi percorsi cittadini: i più insidiosi.

Secondo l’art. 172 del codice della strada, “i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato” e “non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato”. Inoltre, i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 metri.

Tre regole piuttosto semplici da seguire che, soltanto nel caso di bambini inferiori ai 9 kg di peso permettono il trasporto sul sedile del passeggero anteriore purché l’airbag venga disattivato. Perché quest’ultima precisazione? Perché il pallone salvavita si apre in pochi millesimi di secondo in caso di urto ed è tarato per sostenere il peso del corpo di un adulto che viene proiettato in avanti. Con tutta evidenza, però, un bambino di pochi chili viene schiacciato – come drammaticamente avvenuto a Pisa – dalla pressione in caso di incidente.
Nonostante le prescrizioni, però, ancora 4 bambini su 10 non viaggiano in maniera corretta; perlopiù per negligenza o per poca osservanza delle regole. Nel 2016, ricordano i Ministeri di Trasporti e Salute assieme all’Istituto superiore di Sanità, il 75% degli incidenti stradali si è verificato in ambito urbano,
facendo registrare il 45% delle vittime. I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono infatti solo apparentemente i più innocui: nel caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di 15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg: un peso impossibile da trattenere con le braccia.

I tipi di seggiolino variano a seconda del peso del piccolo passeggero, come da regolamento ECE R44:
– Gruppo 0: fino a 10 kg (12 mesi circa) da posizionare trasversalmente sul sedile posteriore;
– Gruppo 0+: fino a 13 kg (24 mesi circa), contrario al senso
di marcia sul sedile posteriore;
– Gruppo 1 da 9 kg a 18 kg (da 9 mesi a 4 anni circa), orientati nel senso di marcia sul sedile posteriore;
– Gruppo 2 da 15 kg a 25 kg (da 3 anni a 6 anni circa), orientati nel senso di marcia sul sedile anteriore/posteriore;
– Gruppo 3 da 22 kg a 36 kg (da 5 anni a 12 anni circa), orientati nel senso di marcia sul sedile anteriore/posteriore.

L’art. 172 del codice della strada prevede anche una serie di sanzioni:
• per chi non fa uso dei dispositivi di ritenuta per bambini, 81€ oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di reiterazione della violazione nell’arco di due anni, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi;
• per chi ostacola o altera il funzionamento dei dispositivi di ritenuta è prevista la sanzione di 40€ oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

Il genitore o la persona adulta che conduce il veicolo, ricorda infine il Codice, è responsabile della corretta applicazione delle norme sul trasporto dei bambini salvo che a bordo sia presente, come passeggero, un altro genitore. In quest’ultimo caso, infatti, delle violazioni correlate all’uso dei dispositivi risponde sempre quest’ultimo ma a lui non vengono decurtati punti della patente.



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