Seggiolini auto bambini: utilizzo, tipologie, normative e sanzioni

Seggiolini auto bambini: utilizzo, tipologie, normative e sanzioni


I seggiolini auto per bambini sono uno strumento fondamentale per la sicurezza dei più piccoli, infatti secondo la normativa vigente i bambini che viaggiano in automobile devono essere assicurati a sistemi di ritenuta specifici e a norma di legge (omologati).

Seggiolini auto, una questione di sicurezza

Secondo una ricerca dell’ETSC (Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti), nel decennio 2011-2020, i bambini e giovani fino a 14 anni deceduti dell’Unione Europea a causa di incidenti stradali sono stati oltre 6.000, di cui ben 467 erano italiani. Secondo le statistiche, in media, un decesso su 15 dopo il primo anno di età risulta provocato da un incidente stradale. Grazie allo sviluppo della tecnologia e alla prevenzione, abbiamo per fortuna assistito nel corso degli ultimi anni ad un importante diminuzione del tasso di mortalità dei bambini. Quest’ultimo è infatti calato in Europa del 46% nel periodo compreso tra 2010 e il 2020.

Un grande merito del calo della mortalità tra i più piccoli causati dalle collisioni in auto è da attribuire ai dispositivi di sistemi di sicurezza attiva e agli ADAS, il tutto combinato ad una serie di leggi decisamente più severe, relative alla protezione dei bambini trasportati in auto. Tra i dispositivi tecnologici di fondamentale importanza resi obbligatori troviamo il dispositivo anti-abbandono, ovvero uno speciale sistema elettronico che segnala l’eventuale presenza di un bambino nel veicolo quando ci si accinge a lasciare la propria vettura.

Seggiolini auto, cosa dice la normativa

In primo luogo, bisogna sottolineare che i seggiolini auto per bambini sono disciplinati dall’art. 172 del Codice della Strada (“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta”). Questa legge afferma che tutti i conducenti di veicoli che vengono inquadrati nelle categorie M1, N1, N2 ed N3, ovvero tutti quei veicoli per trasporto di persone, con al massimo otto posti, più il conducente, ma anche i veicoli destinati al trasporto di merci, immatricolati in Italia o all’estero, ma guidati da persone che risiedono in Italia, se trasportano uno o più bambini di statura inferiore a 1,5 m devono essere equipaggiati con un sistema di ritenuta omologato.

Bisogna inoltre ricordare che se i bambini trasportati hanno meno di quattro anni di età, il seggiolino obbligatorio deve supportare un dispositivo di allarme sonoro, capace di prevenire il rischio di abbandono del bambino in auto quando ci si allontana dal veicolo. Naturalmente, tutti i dispositivi devono essere omologati.

A proposito di omologazione, lo standard dei seggiolini auto deve rispettare il Regolamento europeo ECE R44 04, che classifica le varie tipologie di seggiolini in base al peso dei bambini trasportati, ed al Regolamento europeo UN/ECE R129, o “i-Size” che va ad abbinarsi all’ECE R44 04, forti di standard molto più rigidi per l’omologazione dei seggiolini auto. Per questo motivo prima di acquistare un seggiolino è bene controllare la targhetta su quest’ultimo che deve riportare la specifica di omologazione europea UN/ECE R129.

Età per il seggiolino auto

A seconda dell’età del bambino è necessario utilizzare il seggiolino giusto che sia ovviamente omologati e rispetti la normativa vigente. DI seguito specifichiamo tutti i tipi di seggiolino che si devono utilizzare in base all’età dei più piccoli.

  • Gruppo 0: questo primo tipo di seggiolino è dedicato ai bambini che vantano un peso inferiore a 10 kg (denominato gruppo 0). Questo dispositivo per bambini di Gruppo 0 è conosciuto con il nome di cosiddetta “navicella”, ovviamente deve essere omologato è deve essere collocato sul sedile posteriore in senso trasversale.
  • Gruppo 0+: Questo tipo si riferisce ai bambini di peso inferiore a 13 kg che devono essere ospitati nei seggiolino “ovetto”, utilizzati in alternativa alla “navicella”. L’ovetto per il Gruppo 0+ deve essere posizionato sui sedili posteriori in senso contrario a quello di marcia. Se invece si sceglie di posizionarlo sul sedile passeggero anteriore, ricordiamo che abbiamo l’obbligo di disattivare l’airbag passeggero (se questo dispositivo risulta presente).
  • Gruppo 1: Questo gruppo è dedicati ai seggiolini per bambini che hanno un peso compreso tra i 9 e i 18 kg e va posizionato sui sedili posteriori, inoltre deve essere rivolto verso il senso di marcia della vettura.
  • Gruppo 2: I seggiolini che rientrano nel Gruppo 2 sono dedicati ai bambini che rientrano in un peso compreso tra i 15 e i 25 kg, vantano inoltre degli adattatori con braccioli, schienale e imbragatura. Possono essere posizionati sia sul sedile passeggero anteriore che sul divano dei sedili posteriori, l’importante è che sia rivolto nel senso di marcia. Ricordiamo che è sempre necessario disattivare il relativo airbag.
  • Gruppo 3: Le differenze che separano il seggiolino del Gruppo 3 con quello del Gruppo 2 riguardano il peso del bambino che in questo caso deve essere compreso fra 22 kg e 36 kg. Le modalità di installazione risultano le medesime, infatti può essere posizionato anteriormente o nella zona posteriore con il viso rivolto verso il senso di marcia e in ogni caso bisogna disattovare l’airbag.

Dispositivi anti-abbandono

I dispositivi anti-abbandono devono essere utilizzati obbligatoriamente nel caso in cui si debbano trasportare nell’auto bimbi che hanno un’età inferiore a 4 anni.

Tra le caratteristiche funzionali dei sistemi anti-abbandono troviamo la funzione di attivazione automatica ad ogni utilizzo, inoltre devono effettuare un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione percepito dal conducente. Se questo dispositivo rileva la necessità di emettere un segnale di allarme, quest’ultimo deve attirare subito l’attenzione del conducente tramite l’emissione di segnalazioni visive e acustiche che possano essere percepite sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Questi sistemi possono anche avvalersi di un dispositivo di comunicazione automatico, capace di inviare di messaggi o chiamate a numeri di telefono predefiniti. Se l’alimentazione del dispositivo anti-abbandono si affida all’utilizzo di batterie, il sistema deve segnalare al conducente se queste ultime si stanno scaricando.

Multe e sanzioni

Chi non rispetta gli obbligo di uso e omologazione dei seggiolini e dei dispositivi di allarme anti abbandono per bambini incorre a sanzioni e multe decisamente severe e pesanti. L’obbligo di questi dispositivi è per i bambini fino a 12 anni di età, o fino a 150 cm di altezza oppure ancora fino a 36 kg di peso. Le multe pecuniarie variano da 83 euro a 332 euro, a cui si aggiunge una decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.

Se si risulta recidivi, ovvero se in due anni si riceve la medesima infrazione, alla sanzione amministrativa da 83 euro a 332 euro si aggiunge la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.



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