Quali sono i seggiolini auto per bambini disponibili sul mercato? Quale normativa seggiolini auto bisogna seguire per essere in regola? Quali sono gli obblighi di legge? Cosa dice il Codice della Strada sui sistemi di ritenuta e i dispositivi anti-abbandono? Ecco una questione che interessa milioni di automobilisti.
Da molto tempo, in effetti, i bambini trasportati in auto devono essere assicurati ai seggiolini: i sistemi di ritenuta che, per l’appunto, devono essere costruiti specificamente e omologati. Si tratta di un argomento fondamentale per la sicurezza dei baby-passeggeri.
È da segnalare, a questo proposito, quanto emerso da un recente rapporto a cura dell’ETSC (Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti). Il documento, dal titolo “Ridurre le morti di bambini sulle strade europee”, ha evidenziato che nel decennio 2011-2020 i bambini e ragazzi fino a 14 anni dell’Unione Europea deceduti in seguito ad incidenti stradali sono stati più di 6.000. Di questi, 467 (cioè il 7,7% del totale) erano italiani. Dal punto di vista statistico, riferisce il rapporto, nell’Unione Europea gli incidenti stradali costituiscono il 6,5% di tutte le cause di morte in età infantile. In media, un decesso su 15 dopo il primo anno di età è causato proprio da un incidente stradale. Va in effetti considerato che molti dei progressi raggiunti negli ultimi anni sulla sicurezza hanno portato ad una sostanziale diminuzione del tasso di mortalità dei bambini, calato in Europa del 46% fra il 2010 e il 2020, a fronte di un 30% complessivo che ha riguardato le altre fasce di età.
Ad avere contribuito alla progressiva diminuzione delle vittime per incidenti stradali tra le fasce più giovani della popolazione ci sono i sistemi di sicurezza attiva e ADAS, sempre più evoluti e adottati da segmenti di mercato via via più ampi di autovetture, e le norme più severe che riguardano la protezione dei bambini quando vengono trasportati in auto.
In questa guida analizziamo i seggiolini auto per bambini dal punto di vista normativo, quali tipologie sono disponibili per l’acquisto, le regole da seguire e le relative sanzioni se si trasportano bambini in auto senza assicurarli nel seggiolino e, per i più piccoli, senza che ci sia il dispositivo anti-abbandono.
Normativa seggiolini auto per bambini: cosa dice la Legge
I seggiolini auto per bambini vengono disciplinati dall’art. 172 del Codice della Strada (“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta”).
La norma precisa, al comma 1-bis, che tutti i conducenti di veicoli che appartengono alle categorie M1, N1, N2 ed N3 (cioè veicoli destinati al trasporto di persone, con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima non superiore a 3,5 t; veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; veicoli destinati al trasporto di merci, con massa massima superiore a 12 t) immatricolati in Italia o all’estero ma guidati da persone che risiedono in Italia, se trasportano uno o più bambini di statura inferiore a 1,5 m devono essere provvisti di un sistema di ritenuta omologato.
Se il bambino (o i bambini) ha meno di quattro anni di età, oltre al seggiolino c’è l’obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme sonoro, in modo da prevenire il rischio di abbandono del bambino in auto quando il conducente si allontana dal veicolo. Anche quest’ultimo sistema, recepito in Italia con la cosiddetta “Legge Salva-Bebé”, deve essere omologato.
A sua volta, lo standard di omologazione dei seggiolini auto si ricollega al Regolamento europeo ECE R44 04, che classifica le varie tipologie di seggiolini in base al peso dei bambini trasportati, ed al Regolamento europeo UN/ECE R129, o “i-Size” (l’ultimo, in ordine di tempo) che va ad affiancarsi all’ECE R44 04 e stabilisce standard ancora più severi per l’omologazione dei seggiolini auto, proprio per assicurare garanzie ancora più elevate nel trasporto dei bambini in sicurezza. In questo caso, i sistemi di ritenuta vengono classificati a seconda dell’altezza del bambino trasportato. È chiaro, dunque, che in caso di acquisto bisognerà osservare la targhetta posizionata sul seggiolino, che deve riportare la specifica di omologazione europea UN/ECE R129.
Nuove regole sui seggiolini auto da conoscere
Le principali novità che riguardano i seggiolini auto riguardano essenzialmente due elementi: i seggiolini propriamente detti e i dispositivi anti-abbandono. Si tratta, nello specifico, del Regolamento comunitario UN/ECE R129 e della “Legge Salva-Bebé”.
La normativa europea UN/ECE R129 (o “i-Size”), particolarmente importante e della quale indichiamo diffusamente più sotto i principi-base e i dettagli tecnici e di omologazione dei seggiolini auto, suddivide i sistemi di ritenuta in funzione dell’altezza del bambino.
La Legge n. 117 del 1 ottobre 2018 ha introdotto in Italia l’obbligatorietà di dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni.
Norme di omologazione dei seggiolini auto
Come si accennava più sopra, tutti i seggiolini auto di ritenuta bambini devono riportare una targhetta di omologazione che certifica la rispondenza del seggiolino al regolamento UN/ECE 129 (“i-Size”). L’attuale regolamentazione stabilisce importanti, e ancora più elevati, standard di sicurezza per i seggiolini auto, a tutto vantaggio del trasporto di bambini in tutta sicurezza:
- I nuovi seggiolini “i-Size” devono avere superato, con esito positivo, un crash test con impatto laterale (non più, dunque, solamente frontale e posteriore come richiesto dal precedente Regolamento europeo ECE R44);
- Vengono classificati in base all’altezza del bambino trasportato (fino a 1,5 m), e non più in funzione del suo peso;
- Montaggio del seggiolino: fino a 15 mesi di età del bambino, devono essere posizionati contromarcia;
- Fino a 105 cm di altezza del bambino, devono essere installati esclusivamente con il sistema Isofix, per ridurre significativamente il rischio che la cintura di sicurezza non sia fissata correttamente.
La classificazione UN/ECE R129 (“i-Size”) dei seggiolini auto per bambini prevede tre tipologie di dispositivi di ritenuta, in base all’altezza del bambino espressa in centimetri:
- Fino a 105 cm di altezza (anche denominati “i-Size”), che devono essere installati con il sistema Isofix dei sedili;
- Fra 100 cm e 150 cm di altezza del bambino, con dispositivo di fissaggio a mezzo Isofix o cintura di sicurezza;
- Dalla nascita a 150 cm di altezza, con sistema di fissaggio del seggiolino tramite cinture di sicurezza.
Dispositivi anti-abbandono
I sistemi anti-abbandono (regolamentati in Italia dall’art. 172 CdS) devono essere utilizzati nel caso in cui si debbano trasportare nell’auto bambini di età inferiore a 4 anni.
Di seguito il riassunto delle relative caratteristiche funzionali.
- Devono poter attivarsi in maniera automatica ad ogni impiego, cioè senza che il conducente compia alcuna azione;
- Devono dare, al conducente, un segnale di conferma dell’avvenuta attivazione;
- Se il sistema anti-abbandono rileva la necessità di emettere un segnale di allarme, quest’ultimo deve poter attirare immediatamente l’attenzione del conducente, per mezzo di segnalazioni visive e acustiche oppure visive e aptiche, che possano essere percepite all’interno e all’esterno della vettura;
- Può essere provvisto di un sistema di comunicazione automatico, per l’invio di messaggi o chiamate tramite device mobili;
- Se l’alimentazione del dispositivo anti-abbandono avviene per mezzo di batterie, il sistema deve segnalare al conducente il basso livello di carica.
Riguardo alle tipologie, i dispositivi anti-abbandono omologati possono essere di tre tipi:
- Sistema integrato in origine nel seggiolino;
- Dispositivo compreso nell’equipaggiamento di sicurezza installato a bordo della vettura, come dotazione di base o come accessorio (fa fede il fascicolo di omologazione della vettura);
- Sistema indipendente, cioè esterno al seggiolino così come dall’equipaggiamento della vettura.
Sanzioni
In ultimo, vediamo quali sono le sanzioni a carico di chi non ottempera agli obblighi di utilizzo dei sistemi di ritenuta (cioè non solamente i seggiolini auto per bambini, ma anche le cinture di sicurezza). Di seguito, ecco quanto dispone l’art. 172 comma 10 del Codice della Strada.
“Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis (sistema di avviso sonoro anti-abbandono, n.d.r.) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 euro a 332 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi”.
Se, poi, si altera oppure si ostacola il normale funzionamento dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza, seggiolini, dispositivi anti-abbandono), la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada va da 41 euro a 167 euro.