TERMOLI. Quarto appuntamento nella nuova stagione, la terza, con l’interessante rubrica curata da Aldo Ciccone.
Finestra di approfondimento che tratta di temi inerenti alla sicurezza, nata lo scorso anno, apprezzata dai lettori, per la competenza di chi l’ha promossa, appunto l’ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone.
In questa “pillola” parleremo di “sicurezza dei bambini sugli autoveicoli”:
Ringrazio Giuseppe che mi ha chiesto di affrontare l’argomento sicurezza dei bambini trasportati su autoveicoli che è estremamente importante per garantire la protezione durante gli spostamenti in macchina. Ecco alcune misure semplici e fondamentali per assicurare la loro sicurezza:
- Seggiolini auto adatti all’età: Utilizzare seggiolini auto adeguati all’età e al peso del bambino è essenziale. Ci sono diverse categorie di seggiolini in base all’età, come seggiolini per neonati, seggiolini per bambini in età prescolare e sedili di sicurezza per i bambini più grandi. È importante installare correttamente il seggiolino e assicurarsi che il bambino sia ben fissato.
- Cinture di sicurezza: Assicurarsi che i bambini siano sempre correttamente allacciati con la cintura di sicurezza. La cintura dovrebbe essere posizionata in modo da passare sopra la spalla e attraverso il petto del bambino e assicurarsi che sia ben aderente senza essere troppo stretta o troppo allentata.
- Airbag disattivato: Se si trasporta un bambino sul sedile anteriore, è necessario assicurarsi che l’airbag sia disattivato. L’attivazione dell’airbag può essere pericolosa per i bambini più piccoli in caso di urti o incidenti.
- Non lasciare mai i bambini da soli in auto: Anche se può sembrare innocuo, non lasciare mai i bambini da soli in auto, nemmeno per brevi periodi. Le temperature all’interno dell’auto possono aumentare rapidamente e causare un colpo di calore o altri danni alla salute del bambino.
- Sorveglianza costante: Mantenere sempre un’adeguata sorveglianza dei bambini in auto. Guidare in modo sicuro e attento, evitando distrazioni che possano compromettere la sicurezza dei bambini.
- Veicoli adatti alla famiglia: Scegliere un veicolo che sia adatto alle esigenze di sicurezza della famiglia. Verificare se il veicolo è dotato di sistemi di sicurezza avanzati come airbag laterali, sistema di assistenza alla frenata di emergenza e controllo stabilità. Inoltre, assicurarsi di avere abbastanza spazio per adattare correttamente il seggiolino al bambino.
- Formazione e informazione: Informarsi sulle norme di sicurezza in vigore per i bambini in auto e partecipare a corsi di formazione per apprendere le procedure corrette di installazione del seggiolino e l’uso della cintura di sicurezza.
Sul sito della Polizia di Stato troviamo la specifica e complessa regolamentazione che tratteremo a grosse linee lasciando spazio all’eventuale approfondimento personale.
L’uso dei “seggiolini” – sistemi di ritenuta per bambini – in auto è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada (CdS), la medesima norma prevede l’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di tutti gli occupanti i sedili di un veicolo. Come abbiamo già accennato, tutti i bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con sistemi di ritenuta per bambini che siano:
· adeguati al loro peso;
· di tipo omologato.
Il regolamento UNECE 44 (Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite) e successive revisioni, fa riferimento al peso del bambino e, pertanto, chi acquista seggiolini omologati ai sensi di questo regolamento, dovrà basare la scelta in base al peso del bambino, secondo la seguente classificazione in gruppi:
· Gruppo 0 (fino a 10 kg, dalla nascita ai 12 mesi circa);
· Gruppo 0+ (fino a 13 kg, dalla nascita ai 18 mesi circa). Normalmente vanno posizionati sul sedile posteriore in senso contrario a quello di marcia. Se posizionati sul sedile anteriore deve essere disattivato l’airbag;
· Gruppo 1 (9-18 kg, dai 9 mesi ai 4 anni circa);
· Gruppo 2 (15-25 kg, da 3 a 6 anni circa);
· Gruppo 3 (22-36 kg, da 5 a 12 anni circa).
I sistemi di ritenuta non integrali, privi di schienale, (rialzi), omologati ai sensi del R44/04 (si basa sul peso del bambino) possono essere utilizzati solo per i bambini di altezza superiore ai 125 cm. Tuttavia, i modelli di rialzi senza schienale per bambini sotto i 125 cm restano ancora in vendita sino ad esaurimento.
Il regolamento UNECE 129 (standard di sicurezza europeo per i seggiolini auto in vigore dal 2013) fa riferimento all’altezza del bambino, pertanto, chi intende acquistare un seggiolino omologato secondo le caratteristiche previste da questo regolamento, sceglierà in base alla statura, in rapporto al suo peso.
I seggiolini omologati i-Size (abbreviazione che indica l’ultimo standard relativo all’omologazione dei seggiolini auto per bambini), fanno riferimento al R129/1 e prevedono l’installazione di tipo ISOFIX, un sistema di fissaggio internazionale e standardizzato al sedile dell’auto senza l’utilizzo della cintura di sicurezza, che però presuppone una specifica predisposizione dell’automobile.
Le informazioni relative all’omologazione del seggiolino sono riportate in un’apposita etichetta attaccata al seggiolino stesso.
I bambini per i quali è prescritto l’uso obbligatorio del seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando le prescrizioni dei singoli regolamenti per ciò che concerne il posizionamento in senso contrario o uguale a quello di marcia, ad eccezione di quelli rientranti nel gruppo 0 che possono essere installati solo sul sedile posteriore.
Se rivolti all’indietro, l’airbag frontale deve essere disattivato.
A partire dal 1° settembre del prossimo anno 2024 l’omologazione ECE R44/04 non sarà più in vigore e rimarrà solamente l’omologazione prevista dalla normativa ECE R129 o i-Size; ciò significa che da tale data potranno essere prodotti e commercializzati solo seggiolini auto conformi allo standard ECE R129/i-Size
Quindi, fino a settembre 2024 saranno in vigore, contemporaneamente, sia l’omologazione prevista dalla normativa ECE R44/04, che classifica i seggiolini auto in base al peso del bambino), sia quella – più recente – prevista dalla normativa ECE R129 o i-Size, che classifica i seggiolini in base all’altezza del bambino.
Inoltre, sempre per la sicurezza dei bambini trasportati negli autoveicoli, la legge 1° ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa.
Il regolamento, adottato con decreto n.122/2019 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, il cosiddetto “decreto seggiolino”, individua i requisiti tecnici che il dispositivo antiabbandono deve possedere, prevedendo che possa essere, in alternativa:
– integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
– una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione;
– indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.
Come funziona il seggiolino anti abbandono?
Come stabilito dalla legge, il sistema si attiva automaticamente quando il conducente si allontana dall’auto senza il bambino, mandando un segnale visivo e acustico allo smartphone collegato al sensore mediante App e connessione Bluetooth.
La sicurezza dei bambini in auto è responsabilità di tutti gli adulti che li trasportano, quindi assicurarsi di adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti e garantire viaggi sicuri.
Nel prossimo appuntamento tratteremo anche la sicurezza dei bambini in bicicletta, motorino ed
altri sistemi di movimento e trasporto.
Per contatti, richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com
Aldo Ciccone (Anvvf – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale).
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