Dal 2018 una legge rende obbligatorio l'uso del seggiolino anti abbandono in auto

Dal 2018 una legge rende obbligatorio l’uso del seggiolino anti abbandono in auto


Già dal  2020 ai sensi dell’art. 172 del Codice della Strada è obbligatorio montare un seggiolino auto dotato di dispositivo anti abbandono. L’obbligo riguarda i bambini fino ai 4 anni di età e le specifiche tecniche sono state predisposte dal ministero dei Trasporti. Chi non rispetta la legge rischia una sanzione che può essere superiore a 300 euro e la sottrazione di 5 punti dalla patente.

Il dispositivo deve essere integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; avere una dotazione di base o un accessorio  del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione; essere indipendente sia dal sistema di ritenuta – ossia dal seggiolino – sia dal veicolo. Segnala al genitore, o all’adulto responsabile del minore, la presenza ad esempio di un bambino addormentato. Questi strumenti consentono infatti di ricevere segnalazioni geolocalizzate su smartphone e degli alert indirizzati a più destinatari.

Cos’è il dispositivo anti abbandono e cosa dice la legge 117 del 2018
Sul sito del ministero dell’Interno è chiaramente specificato cosa sono i dispositivi anti abbandono e cosa riporta la legge n. 117 del 2018 che obbliga a installare a bordo delle proprie vetture un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni.

Il regolamento di attuazione è disciplinato dall’articolo 172 del Codice della strada per la sicurezza dei bambini durante il trasporto in auto e adottato con decreto n.122/2019 del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, comunemente chiamato “decreto seggiolino“, specifica i requisiti tecnici che il dispositivo anti abbandono deve avere.

In particolare, come si legge in una circolare della Polizia di Stato, il dispositivo deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza altre azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l’attenzione.

Chiunque non faccia uso del dispositivo di allarme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 83 a 332 euro). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. 
 



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