Già dal 2020 ai sensi dell’art. 172 del Codice della Strada è obbligatorio montare un seggiolino auto dotato di dispositivo anti abbandono. L’obbligo riguarda i bambini fino ai 4 anni di età e le specifiche tecniche sono state predisposte dal ministero dei Trasporti. Chi non rispetta la legge rischia una sanzione che può essere superiore a 300 euro e la sottrazione di 5 punti dalla patente.
Il dispositivo deve essere integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini; avere una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione; essere indipendente sia dal sistema di ritenuta – ossia dal seggiolino – sia dal veicolo. Segnala al genitore, o all’adulto responsabile del minore, la presenza ad esempio di un bambino addormentato. Questi strumenti consentono infatti di ricevere segnalazioni geolocalizzate su smartphone e degli alert indirizzati a più destinatari.
Cos’è il dispositivo anti abbandono e cosa dice la legge 117 del 2018
Sul sito del ministero dell’Interno è chiaramente specificato cosa sono i dispositivi anti abbandono e cosa riporta la legge n. 117 del 2018 che obbliga a installare a bordo delle proprie vetture un dispositivo di allarme per prevenire i casi di abbandono in auto di bambini di età inferiore ai 4 anni.
Il regolamento di attuazione è disciplinato dall’articolo 172 del Codice della strada per la sicurezza dei bambini durante il trasporto in auto e adottato con decreto n.122/2019 del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, comunemente chiamato “decreto seggiolino“, specifica i requisiti tecnici che il dispositivo anti abbandono deve avere.
In particolare, come si legge in una circolare della Polizia di Stato, il dispositivo deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza altre azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l’attenzione.
Chiunque non faccia uso del dispositivo di allarme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 83 a 332 euro). Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.