cosa dice il codice della strada

cosa dice il codice della strada


I bambini rischiano più degli adulti, in caso di incidente, di essere proiettati in avanti o fuori dell’abitacolo a causa della loro taglia ridotta. E questo vale sia per i lunghi viaggi in autostrada che per i brevi tragitti in città. Inoltre, la scarsa resistenza muscolare e la delicatezza degli organi li espongono maggiormente al rischio di lesioni. Per questo, oltre che per un preciso obbligo di legge (Art. 172-Codice della strada), i bambini devono sempre viaggiare con gli appositi sistemi di ritenuta, fin dal loro primo percorso in auto.

Ricordiamo che la legge 1 ottobre 2018, n. 117 ha modificato l’art. 172 CdS, introducendo l’obbligo, per chi trasporta bambini di età inferiore a quattro anni, di utilizzare appositi dispositivi antiabbandono su tutti i seggiolini che vengono installati sugli autoveicoli e sugli autocarri di qualsiasi massa. Le caratteristiche di tali dispositivi, che sono finalizzati a ridurre i rischi di abbandono involontario di bambini sui veicoli, devono essere determinati con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono doveva entrare in vigore il 1° luglio 2019. Tuttavia, il decreto ministeriale che ne deve determinare le caratteristiche ancora non è stato emanato, e quindi, nell’impossibilità di conformarsi alle nuove regole, tale obbligo non può essere considerato ancora vigente.

Seggiolino anti abbandono: le informazioni

Attualmente le normative di omologazione vigenti per i seggiolini sono: 

La normativa UNECE R44/04 suddivide le tipologie di seggiolini in 5 gruppi, in base al peso del bambino: 

  • Gruppo 0:per bambini di peso inferiore a 10 kg.
  • Gruppo 0+: per bambini di peso inferiore a 13 kg.
  • Gruppo 1:per bambini tra 9 e 18 kg.
  • Gruppo 2:per bambini tra 15 e 25 kg.
  • Gruppo 3:per bambini tra 22 e 36 kg.

I modelli in commercio spesso utilizzano anche classificazioni intermedie o plurime; ad esempio un dispositivo di classe 0+1 è un seggiolino adatto per bambini fino a 18 kg.

La normativa R 129, invece, stabilisce le fasce di altezza del bambino per i diversi tipi di seggiolini.

Verificate sempre l’esistenza del “marchio di omologazione” – nell’immagine allegata sono riportate le informazioni in riferimento alla normativa di omologazione – che certifichi l’idoneità per il trasporto del bambino, nonché la completezza e comprensibilità delle istruzioni di montaggio. Se necessario, impiegate qualche minuto quando siete ancora nel negozio per simulare le manovre di montaggio.

I principali e ultimi aggiornamenti previsti dalla normativa vigente sono di seguito riassunti.

Per la normativa R44/04, i seggiolini per i bambini con un’altezza inferiore ai 125 cm devono essere dotati di schienale.

I modelli in commercio di rialzi senza schienale per i bambini sotto i 125 cm di altezza e precedenti a questo aggiornamento, resteranno comunque in vendita e potranno essere ancora usati per un periodo di tempo ancora da definire.

L’altra normativa di omologazione R129 giunge alla sua seconda fase.

Nella sua prima fase denominata “i-Size”, la R129 aveva introdotto l’obbligatorietà del sistema Isofix per i seggiolini auto fino ai 105 cm di altezza del bambino. Nella seconda fase la normativa riguarderà invece i seggiolini auto per i bambini di altezza uguale o superiore ai 100 cm di altezza.

Queste le principali novità della seconda fase: 

Il sistema Isofix non sarà più obbligatorio come nella prima fase, i genitori potranno scegliere quindi se installare il seggiolino auto con gli agganci Isofix oppure solo con le cinture di sicurezza del veicolo.
tutti i rialzi omologati secondo la R129-02 dovranno essere dotati di schienale.

Si ritiene importante precisare che: 

  • le modifiche riguardano soltanto le nuove omologazioni, quindi i prodotti omologati precedentemente all’entrata in vigore delle nuove normative, sono ancora vendibili e utilizzabili;
  • non vi è stato alcun aggiornamento o modifica del Codice della Strada per quanto riguarda le modalità di trasporto dei bambini;
  • i genitori possono continuare ad utilizzare i seggiolini in loro possesso;
  • i bambini che abbiano peso superiore ai 22 kg possono utilizzare un seggiolino di gruppo 3 senza schienale, anche se non hanno raggiunto l’altezza di 125 cm, senza rischi sanzionatori.

La normativa

L’ art. 172 del Codice della strada stabilisce che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture per gli adulti e, per i bambini di statura inferiore a 1,50 m. sistemi di ritenuta omologati ed adeguati al loro peso.
Il conducente risponde del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero dell’ auto se il passeggero è minore di età e se non è presente sul veicolo chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Il conducente che permette ai passeggeri, specie se minorenni, di viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi.
Il mancato rispetto della norma comporta l’ applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.

La legge prevede tuttavia delle eccezioni che riguardano il trasporto in taxi e auto a noleggio con conducente, dove i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta se collocati sul sedile posteriore ed accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni. Sui veicoli privi di sistemi di ritenuta, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare, mentre quelli di più di tre anni possono viaggiare su un sedile anteriore solo se di statura superiore a 1,50 metri.

Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini le forze di polizia, polizia municipale e provinciale, forze armate, addetti ai servizi antincendio e sanitari in caso di intervento di emergenza, istruttori di guida, addetti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti in servizio nei centri abitati.
In base a certificazione medica, con durata indicata e simbolo previsto dalla direttiva 91/671/CEE sono esentate anche:

  • le persone affette da patologie particolari, o che abbiano condizioni fisiche che costituiscono controindicazioni specifica all’uso delle cinture;
  • le donne in stato di gravidanza in condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture.
  • La legge non prevede nessuna esenzione “automatica” e non fornisce nemmeno, in nessuna parte, un elenco di “patologie” o di “condizioni particolari”.

Il montaggio

Occorre innanzi tutto controllare che il seggiolino sia adattabile al sedile dell’auto. In fase di montaggio è necessario seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore.

Nei modelli di auto più recenti il seggiolino può essere agganciato al telaio dell’automobile grazie ad un sistema innovativo di ancoraggio (ISOFIX) che permette un trasporto più sicuro.

Verificare, inoltre, che non vi sia gioco tra seggiolino e sedile e tendere le cinghie in modo che siano ben aderenti al corpo del bambino. Il tratto diagonale della cintura non deve mai passare sotto il braccio o dietro la schiena, ma è necessario regolare sempre le cinture alla giusta altezza, né troppo alte, né troppo basse rispetto alle spalle.

Ricordate che il posto più sicuro sul quale far viaggiare un bambino, con l’apposito sistema di ritenuta, è sul sedile posteriore.
Nel caso in cui il seggiolino venga montato in posizione contraria al senso di marcia su un sedile protetto da airbag, l’airbag stesso deve essere disattivato. Per la disattivazione dell’airbag consultare il libretto di manutenzione della propria autovettura.

La campagna di sicurezza stradale della polizia

Maggiori informazioni sul sito della polizia



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