A partire dal 1° settembre 2024, entrerà in vigore la nuova normativa per i seggiolini auto, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei bambini durante i viaggi. La nuova normativa UNECE R129, conosciuta anche come i-Size, sostituirà la precedente UNECE R44/04, che classificava i seggiolini in base al peso del bambino. La R129 utilizza invece l’altezza come criterio principale, richiedendo l’uso di seggiolini rivolti contro il senso di marcia fino a 15 mesi. Questi seggiolini devono inoltre superare test di impatto laterale, garantendo una maggiore protezione. Nonostante l’obbligo di vendita di seggiolini conformi alla R129, i seggiolini R44/04 già acquistati potranno continuare a essere utilizzati.
Nuova normativa per seggiolini auto: le regole attuali
A partire dal 1° settembre 2024, entreranno in vigore nuove norme per il trasporto dei bambini in auto. Questi aggiornamenti mirano a migliorare la sicurezza dei più piccoli, introducendo nuovi standard per i seggiolini auto. Con l’entrata in vigore della normativa UNECE R129 (i-Size), infatti, si rivoluziona il modo in cui i seggiolini vengono classificati e utilizzati.
Fino ad agosto 2024, la normativa principale per i seggiolini auto è la UNECE R44/04, che classifica i dispositivi in base al peso del bambino. Questa normativa suddivide i seggiolini in diversi gruppi, come riportato nella tabella seguente:
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Nuova normativa per seggiolini auto 2024: la UNECE R129 (i-Size) entrerà in vigore da settembre 2024
Dal 1° settembre 2024, la normativa UNECE R129 diventerà l’unico standard per i seggiolini auto in commercio. La principale differenza con la normativa R44/04 è che la R129 classifica i seggiolini in base all’altezza del bambino piuttosto che al peso, facilitando così la scelta del seggiolino corretto. Inoltre, questa normativa obbliga a utilizzare seggiolini rivolti contro il senso di marcia fino a 15 mesi o 76 cm di altezza.
Le nuove categorie di seggiolini secondo la normativa i-Size sono dunque le seguenti:
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Transizione tra normative: cosa fare con i vecchi seggiolini?
Con l’entrata in vigore della normativa UNECE R129, i seggiolini omologati secondo la normativa R44/04 non potranno più essere venduti a partire dal 1° settembre 2024. Tuttavia, i genitori che già possiedono seggiolini R44/04 potranno continuare a utilizzarli senza incorrere in sanzioni. Questo periodo di transizione permette di adeguarsi gradualmente alle nuove regole, garantendo comunque la sicurezza dei bambini.
Sanzioni e obblighi: cosa cambia per i genitori?
Non rispettare le norme sui seggiolini auto può comportare sanzioni severe. Viaggiare senza un seggiolino adeguato o con un dispositivo non omologato comporta una multa che può variare da 80 a 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di recidiva, con due infrazioni in due anni, si rischia la sospensione della patente per un periodo che va da 15 giorni a due mesi.
Quali sono i vantaggi della normativa i-Size
La normativa i-Size offre numerosi vantaggi rispetto alla vecchia normativa R44/04. Tra i principali benefici vi è l’obbligo di installazione contro il senso di marcia fino a 15 mesi, che garantisce una maggiore protezione per il collo e la testa del bambino in caso di incidente. Inoltre, i seggiolini i-Size sono sottoposti a test di impatto laterale, migliorando ulteriormente la sicurezza.
Differenze chiave tra normative UNECE R44/04 ed UNECE R129
Le principali differenze tra le due normative riguardano la classificazione, l’installazione e i test di sicurezza. La normativa R44/04 si basa sul peso del bambino e consente l’uso in direzione di marcia a partire dai 9 kg, mentre la R129 utilizza l’altezza come parametro e richiede l’uso contro il senso di marcia fino a 15 mesi. Inoltre, solo i seggiolini omologati secondo la R129 devono superare test di impatto laterale.
Sintetizziamo le principali differenze tra le due normative nella seguente tabella:
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Nuove categorie i-Size: tabella riepilogativa
Per facilitare la scelta del seggiolino auto più adatto, riportiamo una tabella riepilogativa delle nuove categorie di seggiolini i-Size, basata sull’altezza del bambino:
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Normativa trasporto bambini in auto: cosa dice il codice della strada
Il riferimento normativo che tratta il tema del trasporto dei bambini in auto è l’articolo 172 del Codice della Strada, dedicato all’utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini.
Qui troviamo scritto quanto segue: “I bambini di statura inferiore a 1,50 metri devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”.
I bambini di età fino a 12 anni di età e a 150 centimetri di altezza sono obbligati ad “accomodarsi” su un seggiolino omologato, mentre i bambini di altezza superiore a 150 centimetri possono salire in auto senza usare la seduta e possono sedersi anche sul sedile anteriore.
A tal proposito, i bambini non possono essere trasportati in auto su un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag non sia stato disattivato.
Bisogna tuttavia precisare la presenza di alcune eccezioni: i bimbi che salgono a bordo di un taxi o di un’auto a noleggio con conducente possono viaggiare senza sistemi di ritenuta, ma devono essere soddisfatte due condizioni:
- I bimbi devono essere seduti sul sedile posteriore;
- I bimbi devono essere accompagnati da una persona over 16.
Trasporto bambini in auto davanti o dietro?
La migliore posizione per il trasporto dei bambini in auto? Stando alle statistiche è quella posteriore centrale perché è situata lontana dai lati dove possono avvenire impatti, quindi è alla massima distanza da un possibile punto di contatto e collisione.
In realtà, questa posizione è anche la più scomoda, anche perché la sicurezza di questa posizione è garantita soprattutto dal sistema Isofix, e visto che la distanza tra due agganci Isofix segue uno standard universale e il posto centrale è generalmente più stretto rispetto ai due laterali, non è così frequente disporre degli agganci di questo sistema anche nella posizione posteriore centrale.
La seconda posizione più sicura e sicuramente la più comoda per il trasporto bimbi in auto è quella posteriore lato passeggero o marciapiede. Prima di tutto perché è lontana dai flussi del traffico, se non si contano gli incroci o le rotatorie, in secondo luogo perché è più comodo far accomodare il piccolo e al tempo stesso uscire dal seggiolino.
La posizione posteriore meno sicura, infine, è quella lato guidatore, perché statisticamente è quella più propensa a ricevere urti e collisioni.
E il posto davanti, ovvero a fianco del guidatore? La legge non vieta in alcun modo il posizionamento del seggiolino sul sedile anteriore al lato del guidatore, a condizione che l’airbag sia stato disattivato e che il seggiolino sia posizionato in senso opposto a quello di marcia.
In ogni caso, la cosa fondamentale alla quale prestare attenzione, oltre ad avere un seggiolino auto omologato in base alle caratteristiche del nostro piccolo, è quella di installarlo correttamente. Una volta sistemato, è sempre bene controllare che non si muova e che sia ben fissato: spesso, questa operazione di controllo è agevolata da alcuni sistemi interni al seggiolino che, in base o al colore o a uno scatto, indicano che la seduta è stata fissata correttamente.
Quando un bambino può viaggiare in auto senza seggiolino?
Un bambino è obbligato a viaggiare in auto a bordo di un seggiolino omologato finché non raggiunge l’altezza di 150 centimetri. Se ha superato l’età di 12 anni, ma è ancora più basso di 1 metro e mezzo, dovrà continuare a utilizzare il seggiolino. Se invece ha meno di 12 anni, ma è già più alto di 150 centimetri, potrà viaggiare in auto senza seggiolino. Insomma, è l’altezza a imporgli l’utilizzo del seggiolino o a liberarlo da esso: fino ai 150 centimetri, si sarà obbligati a usare un seggiolino omologato.
Dispositivi anti abbandono: obblighi e sanzioni
A causa di alcuni tragici fatti di cronaca che hanno riguardato la morte dei bimbi in auto per abbandono da parte dei genitori, spesso dovuto a dimenticanze, il governo ha deciso di varare una legge per rendere obbligatorio un dispositivo anti abbandono, che potesse allarmare i genitori nel caso in cui si “dimenticassero” del figlio in auto. Se un genitore va via e chiude l’auto e sul seggiolino resta il bambino, il dispositivo rileva la presenza di quest’ultimo e manda un segnale di allarme al genitore e a un altro paio di numeri di telefono.
Il dispositivo anti abbandono è obbligatorio fino ai 4 anni di età e può essere integrato nel seggiolino auto o essere un accessorio a parte.
Per non farsi sorprendere dalle forze dell’ordine e da eventuali multe e sanzioni, è molto importante verificare il corretto funzionamento di questo dispositivo, che ovviamente dovrà risultare attivo.
Il dispositivo dovrà infatti attivarsi automaticamente ogni qualvolta il bimbo si siede sul seggiolino e inoltre deve essere in grado di trasmettere un segnale di allarme, dal punto di vista sonoro, visivo o percettivo (ad esempio come vibrazione) che sia percepibile sia all’interno sia all’esterno dell’auto (generalmente è connesso tramite bluetooth allo smartphone). Ovviamente il dispositivo deve funzionare con il seggiolino, quindi tramite il suo meccanismo di sensori e componenti elettroniche, deve saper riconoscere quando il bimbo è in auto o meno. Altro aspetto più importante è la conformità alla normativa UE e quindi la marcatura CE.
Le sanzioni per chi non utilizza questo dispositivo è una multa da pagare di importo compreso tra 83 € e 333 €.