Sul mercato sono in vendita, anche online, decine di modelli di seggiolini auto: ecco come orientarsi tra gruppi, omologazioni e normativa anti abbandono per evitare le multe
La scelta del seggiolino auto per bambini è tanto importante quanto difficile: la normativa in merito e, soprattutto, l’omologazione dei singoli prodotti, non facilitano la comprensione da parte del consumatore su ciò che realmente sta acquistando. Comprare un seggiolino auto in offerta online permette certamente di risparmiare anche decine di euro, ma espone l’acquirente al rischio di comprare ad un ottimo prezzo un ottimo prodotto, che però non è quello che dovrebbe usare nella sua auto per il suo bambino. Lo espone, in altre parole, al rischio di multa in caso di controllo da parte degli organi di polizia. Rischio assai inferiore, invece, in caso di acquisto di un seggiolino per la macchina in un negozio fisico, dove c’è un addetto alla vendita che può aiutare l’acquirente a scegliere il modello giusto in base all’età, le dimensioni e il peso del minore che deve salire nell’auto. Ecco cosa dice la legge sui seggiolini auto per bambini, compresi i dispositivi anti abbandono, e quali tipi di prodotti si trovano sul mercato ed è possibile acquistare.
SEGGIOLINI AUTO: NORMATIVA
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Nell’articolo 172 del Codice della Strada (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta) c’è il cuore della normativa e degli obblighi sui seggiolini auto per bambini. La norma dice infatti che l’uso del seggiolino è obbligatorio per i bambini di altezza inferiore a 1,5 metri e che tale seggiolino deve essere “adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”. Ciò vuol dire che il seggiolino auto:
- è obbligatorio per bambini fino a 1,5 metri di statura;
- deve essere adatto al peso del bambino;
- deve essere omologato a norma di legge.
Lo stesso articolo 172 del Codice della Strada fa chiarezza su come posizionare il seggiolino auto, specialmente se il sedile sul quale è montato è quello del passeggero anteriore: il seggiolino può essere montato davanti solo se l’airbag del passeggero è disattivato. Ricordiamo che posizionare il seggiolino nel senso opposto a quello di marcia (quindi con il bambino che guarda verso dietro, non verso avanti) è molto più sicuro per il bimbo in caso di incidente. La legge 117/2018, invece, impone che se il bambino ha meno di 4 anni allora il seggiolino auto deve essere dotato di dispositivo anti abbandono. Tale dispositivo può essere integrato di fabbrica nel seggiolino, oppure aggiunto ad un vecchio seggiolino che non ne è dotato.
SEGGIOLINI AUTO: MULTE
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Il mancato uso del seggiolino è punito dalla legge con una multa da 83 euro a 333 euro e con la decurtazione di 5 punti dalla patente del guidatore. Nel caso in cui il guidatore non sia il genitore del bambino presente in auto, ma il genitore sia comunque a bordo, allora la sanzione va al genitore, punti compresi. La stessa multa e la stessa decurtazione dei punti dalla patente si applicano nel caso in cui il seggiolino sia presente e in uso, ma non dotato di dispositivo anti abbandono e il bambino abbia meno di 4 anni.
SEGGIOLINI AUTO: OMOLOGAZIONI
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Come già accennato, il seggiolino auto deve essere adatto al peso del bambino e ciò deve essere certificato da una omologazione a norma di legge. Le due normative attualmente in vigore per l’omologazione europea dei seggiolini auto per bambini sono la ECE R44-02 e la ECE R44-03. Tale normativa definisce 5 gruppi di peso per le omologazioni:
- I seggiolini auto Gruppo 0 sono anche definiti “navicelle”: sono adatti principalmente ai neonati e ai bambini di pochissimi mesi, perché sono molto piccoli e permettono di far viaggiare il bambino in posizione completamente distesa. Si agganciano al sedile dell’auto tramite gli attacchi Isofix oppure tramite le cinture di sicurezza nel caso in cui vengano montate in senso trasversale (cioè a 90 gradi rispetto al sedile guidatore). Le navicelle Gruppo 0 non possono essere montate sul sedile del passeggero anteriore.
- I seggiolini auto Gruppo 0+ sono anche definiti “ovetti”: a differenza delle navicelle gli ovetti possono essere montati anche sul sedile del passeggero anteriore, ma solo in senso contrario alla marcia e con airbag disattivato. Anche gli ovetti si agganciano al sedile tramite attacchi Isofix o tramite le cinture di sicurezza dell’automobile.
- I seggiolini auto Gruppo 1 sono anche definiti “poltroncine”, perché a differenza dei due precedenti tipi il bambino non può essere posizionato completamente in orizzontale. Secondo la normativa ECE R44/04 le poltroncine Gruppo 1 possono essere montate secondo il senso di marcia. Sul sedile anteriore, però, la poltroncina Gruppo 1 può essere montata solo con l’airbag passeggero disattivato. Anche in questo caso, a seconda del modello, l’aggancio del seggiolino al sedile avviene con le cinture di sicurezza o con gli attacchi Isofix.
- I seggiolini auto Gruppo 2 sono anche definiti “rialzi” perché, prima del 2017, potevano essere costituiti da un semplice cuscino che aveva il compito di portare il bambino all’altezza sufficiente per usare le normali cinture di sicurezza. Adesso non è più così e anche i rialzi Gruppo 2 devono avere uno schienale. Questi dispositivi, però, non hanno un sistema di ritenzione del bambino integrato: sono le cinture di sicurezza a salvare la vita al piccolo passeggero in caso di incidente. Per tale motivo vanno chiaramente montati nel senso di marcia. I bambini di peso superiore a 15 kg, ma di altezza inferiore a 125 centimetri, devono viaggiare su un Gruppo 2 con schienale.
- I seggiolini auto Gruppo 3 sono anche definiti “booster” o “alzatine” perché, esattamente come i Gruppo 2, hanno il compito di portare il bambino all’altezza sufficiente per poter usare le normali cinture di sicurezza degli adulti e, per tanto, vanno montati nel senso di marcia. A differenza dai seggiolini Gruppo 2, però i Gruppo 3 possono essere con o senza schienale.
Infine, precisiamo che sul mercato esistono molti modelli multi-omologazione, in particolare i seggiolini auto Gruppo 0+/1 e i seggiolini auto Gruppo 1/2/3. Spesso si tratta di dispositivi componibili, con accessori che si montano o smontano man mano che il bambino cresce di peso e di altezza.
SEGGIOLINI AUTO ANTI ABBANDONO
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Dal 6 marzo 2020 è obbligatorio usare i dispositivi anti abbandono quando si trasportano bambini di età inferiore ai 4 anni. L’obbligo è stato introdotto dopo una lunga e dolorosa serie di fatti di cronaca che hanno visto diversi genitori dimenticare in auto, spesso sotto il sole cocente estivo o al gelo invernale, i propri figli dopo essere andati al lavoro. Quasi sempre i bambini sono morti a causa di questa dimenticanza. La nuova legge prevede che il seggiolino integri al suo interno i sensori necessari per rilevare il peso del bambino e che sia in grado di lanciare avvisi sonori e visivi qualora l’adulto si allontani lasciando il bambino in auto. Alcuni modelli prevedono anche un collegamento con lo smartphone. I nuovi seggiolini auto integrano questi dispositivi di fabbrica, ma è comunque possibile comprare dei semplici cuscinetti anti abbandono e aggiungerli a un seggiolino auto che ne sia sprovvisto. In questo modo è possibile usare un seggiolino di qualche anno fa, magari usato per un altro figlio, e garantire la sicurezza del bambino rispettando, al contempo, la normativa sui seggiolini anti abbandono.
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23 febbraio 2022 – 12:02
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